Anche se non hai la patente C o D, puoi prenderla contestualmente alla CQC!

PROSSIMO CORSO CONSEGUIMENTO CQC DAL 29 APRILE 2024 !

Le iscrizioni chiudono sabato 20 aprile 2024.

Ricevi tutte le informazioni sulla CQC direttamente via email

Corso accelerato (solo merci o solo persone)
2000€

  • 130 ore di teoria (110 parte comune + 20 parte specifica)
  • 10 ore di guida
  • Limite massa merci: 7,5t fino a 21 anni
  • Limite a 16 passeggeri o percorrenza non superiore a 50km per servizi linea, fino a 23 anni

Il corso è riservato a chi non possiede alcuna CQC e vuole conseguirla per il trasporto delle sole merci, o in alternativa delle sole persone.

Corso accelerato per l'estensione (merci o persone)
750€

  • 20 ore (parte specifica)
  • 2,5 ore di guida
  • Limite massa merci: 7,5t fino a 21 anni
  • Limite a 16 passeggeri o percorrenza non superiore a 50km per servizi linea, fino a 23 anni

Il corso è riservato a chi già possiede una CQC di tipo merci o di tipo persone e vuole completarla per avere entrambe le abilitazioni.

Dove si tiene il corso CQC

Il corso intensivo per il CQC è diviso in una parte teorica e una pratica. La parte di teoria si tiene nella nostra aula attrezzata nel centro di Minerbio, in provincia di Bologna, con obbligo di frequenza.

 Anche la pratica si svolge nei dintorni della scuola guida con i nostri mezzi dedicati. Ai nostri corsi partecipano conducenti da Ferrara, Modena, Ravenna e da tutta la regione Emilia Romagna e, a volte, anche da fuori regione.

Regole del corso per il conseguimento della CQC

  • Sono ammesse al massimo 20 ore di assenza totali
  • Di queste, al massimo 6 nella parte specifica
  • Il massimo numero di assenze consentito è comunque limitato a 20 ore, oltre le quali il corso deve essere ripetuto integralmente
  • Non sono ammesse assenze per le prove di guida e vanno sempre recuperate.

 

Regole del corso per l'estensione CQC

  • Sono ammesse al massimo 5 ore di assenza totali
  • Il massimo numero di assenze consentito è comunque limitato a 10 ore, oltre le quali il corso deve essere ripetuto integralmente
  • Non sono ammesse assenze per le prove di guida e vanno sempre recuperate.

Che cos'è e a cosa serve la CQC?

La CQC (detta Patente CQC) costituisce l'abilitazione necessaria per guidare a livello professionale. Per effetto delle modifiche dell'art. 14 del D. L.vo. 21/11/2005, n. 286 ≪L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali é necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE é subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo≫.

Tipi di CQC: a ciascuno la sua carta

La CQC MERCI (cose) non consente di guidare i veicoli per i quali è necessaria la CQC persone (viaggiatori).
La CQC PERSONE (viaggiatori) non consente di guidare i veicoli per i quali è necessaria la CQC cose.
È possibile comunque estendere successivamente l’abilitazione per entrambe le categorie con apposito corso ed esame finale.

Perchè e quando serve il CQC?

Rispetto al testo previgente la nuova modifica, inserendo le parole "adibiti al trasporto di cose e di passeggeri", ha previsto che un’attività di guida, svolta su veicoli per i quali é richiesta una patente di categoria cd. "superiore" (categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), richieda la qualificazione CQC solo se rientra nell’esercizio di un’attività di trasporto di cose o passeggeri.

Perciò il campo di applicazione della CQC:

  • non è più esteso fino a ricomprendere la mera guida di veicoli per i quali e necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE; infatti occorre anche che i veicoli siano adibiti ad un’attività di trasporto
  • non riguarda solo l’attività di trasporto professionale, ma anche l’attività di trasporto in conto proprio, essendo certamente questa definibile come "attività di trasporto di cose o passeggeri".

In conseguenza di ciò rileva dunque che per condurre i veicoli immatricolati ad ≪uso speciale≫ non é più prescritta la CQC, in quanto tali veicoli non sono adibiti espressamente al trasporto di cose o di passeggeri.

Cittadinanza e CQC

L'obbligo di qualificazione iniziale e della formazione é imposto ai cittadini italiani, ai cittadini di altro Stato membro dell'UE o dello SEE e ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa. Con la modifica dell’art. 16 del D. L.vo 286/05 é stato aggiornato l’elenco delle deroghe dei soggetti esenti dalla CQC.
In particolare, la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti non é richiesta ai conducenti dei veicoli di seguito indicati.

Quando non serve il CQC:
(circolazione in esenzione obbligo CQC)

  1. la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
  2. ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto e effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
  3. sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  4. per i quali sia necessaria una patente di categoria D o D1 (ma non D1E o DE che non sono menzionate) e che siano guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente (dall'elencazione devono considerarsi esclusi gli autosnodati adibiti al trasporto di persone per cui occorre la patente D1E o DE);
  5. utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
  6. utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'art. 14 D. L.vo 286/05;
  7. utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali (vedasi art. 4, Reg. CE 561/06 - definizione di "trasporto non commerciale": qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale). Occorre sottolineare che la deroga in parola non può essere applicata al trasporto in conto proprio in quanto, per definizione, si tratta sempre di un trasporto commerciale per le finalità dell'impresa (ciò anche nell'ipotesi in cui la circolazione del veicolo non abbia in sé finalità di trasporto commerciale ma lo spostamento del veicolo stesso sia comunque funzionale all'attività dell'impresa);
  8. che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente (intendendo come "attività principale" quella che occupa più del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo). L’utilità di questo criterio per risolvere quelle casistiche, in cui il conducente che é stato assunto dall'impresa con mansione diversa da autista (es. operario, magazziniere, ecc.) di fatto risulta che svolge in modo continuativo l'attività di guida in modo assolutamente prevalente o esclusivo. Perciò, il conducente non deve essere stato assunto con la qualifica di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire la sua attività principale, ed il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari deve servire al conducente per svolgere la propria attività (a titolo esemplificativo, si può citare il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia). Sono, pertanto, esclusi i trasporti in conto proprio in cui le cose trasportate non servono per lo svolgimento dell'attività del conducente, sempre che si tratti di attività non commerciale. Per la deroga in parola, relativa al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente, occorre sottolineare che può trovare applicazione al trasporto in conto proprio soltanto con la contemporanea presenza di due specifiche condizioni: - la guida dei veicoli non deve costituire l'attività principale del conducente (deve occupare meno del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo); - il materiale deve essere utilizzato dal conducente nell'esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo può essere citato il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente che poi lo deve impiegare nella sua attività edilizia).
  9. per condurre veicoli per cui sia sufficiente la patente di categoria A o B.

 

Le nuove deroghe introdotte nell'art. 16 D. L.vo 286/05 si applicano qualora ricorrano tutte le circostanze seguenti:

  • conducenti di veicoli che operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa del conducente o da cui egli dipende (per zona rurale, si può intendere un'estesa superficie di terreno aperto, fuori o lontano da centri urbani o da importanti centri abitati, caratterizzata da una bassa densità di popolazione e abitata per lo più da qualche piccola comunità rurale, tipicamente insediata in borgate o case sparse);
  • conducenti che non offrono servizi di trasporto. In tale esenzione rientrano tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto (ad esempio, rientrano in questa categoria gli autisti delle concessionarie di vendita che movimentano autobus o veicoli commerciali destinati ai clienti; gli autisti di imprese di trasporto persone che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo ad un altro dove iniziano il servizio; gli autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o dai traghetti, ecc.);
  • trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (per trasporto occasionale si intende il viaggio di un veicolo, per la cui guida e richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purchè la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito, mentre, il trasporto non incide sulla sicurezza stradale quando non é eccezionale ed é svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale). La deroga può trovare applicazione ai trasporti in conto proprio solo con la contemporanea presenza di tre specifiche condizioni: - il conducente non deve avere la qualifica di conducente professionale [non deve essere assunto come autista ma per svolgere mansioni diverse (ad esempio come magazziniere che occasionalmente trasporta materiali dell'impresa)]; - il trasporto non deve costituire la fonte principale di reddito del conducente; - il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale (il trasporto non deve essere eccezionale e deve essere svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale);
  • veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing. Si tratta di una deroga per la quale l'Italia ha previsto la distanza massima (stabilita in 50 Km) entro la quale si deve operare per beneficiare della deroga.​

Si precisa che non sono esentati dall'obbligo del possesso della qualificazione CQC i conducenti di scuolabus, a prescindere dal fatto che si tratti di uso proprio o attività esercitata in conto di terzi (non sono, altresì, esentati i conducenti dei mini-scuolabus). La CQC é sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari (vedasi art. 116, comma 11, CdS).

 

Età minima CQC

Trasporto cose

È possibile iscriversi ai corsi CQC già a 18 anni anticipando l'età dei 21 anni richiesti per il conseguimento della patente C.
La procedura particolare prevede di iscriversi sia al corso patente C che al corso CQC.
Terminati i corsi teorici si effettua l'esame teorico patente.
Avuto il foglio rosa che costituisce l'autorizzazione a guidare occorre terminare il corso CQC con le obbligatorie ore di guida.
Poi si esegue il relativo esame CQC e, una volta promosso, si sostiene l'esame pratico della patente con conseguente rilascio in deroga ai limiti di età.

Trasporto persone

È possibile iscriversi ai corsi CQC già a 21 anni anticipando l'età dei 24 anni richiesti per il conseguimento della patente D.
La procedura particolare prevede di iscriversi sia al corso patente D che al corso CQC.
Terminati i corsi teorici si effettua l'esame teorico patente. Avuto il foglio rosa che costituisce l'autorizzazione a guidare occorre terminare il corso CQC con le obbligatorie ore di guida.
Poi si esegue il relativo esame CQC e, una volta promosso, si sostiene l'esame pratico della patente con conseguente rilascio in deroga ai limiti di età.

 

Il vantaggio di avere la CQC ed il doppio regime dei PUNTI:

arriverai ad avere 30 punti sulla CQC e 30 punti sulla patente.

Tutti i conducenti già in possesso della CQC possono ottenere la decurtazione dei punti della stessa, anziché dalla patente di guida, per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di guida su veicoli per la cui guida occorra la CQC.
In caso di azzeramento totale punti della CQC detta abilitazione sarà sottoposta all’esame di revisione (esame a quiz). Stessa cosa nel caso in cui il conducente commetta almeno 3 violazioni di almeno 5 punti ciascuna nell’arco di 12 mesi di calendario.
Qualora poi l’esame di revisione dovesse dare esito negativo (candidato respinto) scatta il provvedimento definitivo di revoca della cqc (ma non della patente).

Se perdo la patente … cosa succede alla CQC?

In caso di revoca della patente di guida sarà revocata anche la relativa CQC; analogamente, in caso di sospensione della patente di guida perde di validità anche la CQC.
Esiste quindi un collegamento diretto tra CQC e patente, nel senso che la CQC vale solo nel caso in cui, a tutti gli effetti, sia valida la patente: la stessa persona può essere titolare di patente senza la CQC, ma non può essere titolare di CQC senza relativa patente.
La carta di qualificazione del conducente ha una dotazione di punti indipendente da quelli della patente di guida. Per chi ha perso i punti dalla CQC è previsto specifico CORSO DI RECUPERO PUNTI della durata di 20 ore, con il quale si possono riacquistare punti sulla cqc (e non sulla patente)

Anche alla CQC è stata prevista una attribuzione di punteggio autonoma di 20 punti iniziali rispetto alla patente di guida (vedasi art. 23 D. L.vo 286/2005 e art. 126-bis CdS). In caso di comportamento virtuoso (senza commettere infrazioni e perdere punti) si arriverà, dopo 10 anni, ad un massimo di 30 punti come sulla stessa patente.

La disciplina della gestione del punteggio sul documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, si articola così:

  1. è disposto l'esame di revisione nel caso di azzeramento del punteggio della qualificazione CQC e nel caso in cui, dopo notifica di verbale di contravvenzione che comporti la perdita di almeno 5 punti, siano state commesse, nell'arco di 12 mesi dalla prima violazione, altre due violazioni non contestuali, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti;​
  2. l'esito positivo dell'esame di revisione della qualificazione CQC non influisce sul punteggio della patente posseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non influisce sul titolo abilitativo professionale posseduto;

  3. l'esito negativo dell'esame di revisione della qualificazione CQC comporta la revoca del titolo abilitativo. La qualificazione CQC e altresì revocata in qualunque caso di revoca della patente. Conseguentemente la predetta qualificazione professionale potrà essere riacquisita, se del caso, previo conseguimento di nuova patente presupposta, attraverso la frequenza di un corso di qualificazione iniziale e superamento di esame. Tale principio é confermato anche nel caso di revoca della qualificazione professionale di tipo CQC ottenuta ≪per documentazione≫.

Se l'esito dell'esame di revisione della CQC fosse positivo, alla stessa saranno attribuiti 20 punti.
Nel caso di esito negativo dell'esame la CQC sarà revocata.
La revoca colpisce tutte le abilitazioni comprese nella CQC oggetto di detto provvedimento, anche se la CQC abiliti sia al trasporto di persone che al trasporto di merci.

 

Come si vede il possesso della CQC sulla patente di guida italiana

Ai fini del possesso della CQC da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato ≪95≫, seguito dalla data di scadenza della predetta qualificazione o del suo rinnovo di validità (c.d. ≪PatenteCQC≫).

       

Come si vede il CQC sulla patente di guida estera (straniera)

La qualificazione iniziale e la formazione periodica conseguite in Italia da conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili (MIMS), del documento ≪carta di qualificazione del conducente formato card≫ sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato ≪95≫ e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta (c.d. ≪CQC formato card≫).

I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'UE o allo SEE, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro, comprovano la qualificazione inizialee la formazione periodica:

  1. per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante l'attestato di conducente previsto dal Reg. CE n. 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato ≪95≫ e la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato ≪95≫;
  2.  per l'esercizio dell'attività professionale del trasporto di persone mediante il possesso della carta di qualificazione del conducente, rilasciata dallo Stato membro ove é stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato ≪95≫ o il certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia, abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità.

 Per i conducenti extracomunitari che dipendono da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, la qualificazione iniziale e la formazione possono essere dimostrati anche attraverso l'attestato del conducente, rilasciato ai sensi del Reg. CE n. 1072/2009, sul quale deve essere riportato il codice "95".

Ricapitolando, il conducente titolare di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE che dipenda da un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa può comprovare la propria qualificazione iniziale e/o formazione periodica:

  • attraverso una CQC card rilasciata dallo Stato membro ove ha sede l’impresa, per il trasporto di cose e/o di persone;
  •  per il solo trasporto di persone, attraverso un certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità;
  • per il solo trasporto di cose, attraverso l'attestato del conducente, rilasciato ai sensi del Reg. CE n. 1072/2009, sul quale deve essere riportato il codice "95".

 

 

Recensioni degli allievi

Cosmin Constantin

09/02/23 Voto

Professionali simpatici e disponibili per qualsiasi dubbio Mi sono trovato molto bene

Gianluca Nanni

07/09/22 Voto

squadra bellissima disponibilità su ogni chat per aiuti e chiarimenti per non menzionare i mezzi di ultima generazione per gli esami sia teorici che pratici grazie e complimenti a tutto lo staff

Alice Carlesso

13/11/22 Voto

Ottima esperienza Consiglio questa scuola guida per competenza trasparenza professionalità e gentilezza Un grande grazie

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